IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167 del
19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle  lauree  e  dei
diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n.
1652,  e  successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di
specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione  in
Chirurgia  Generale attivato presso questa Universita' ed e' aggiunta
la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico;
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare  il  Capo  I  relativo  alle  norme comuni alle scuole di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',   rispettivamente  in  data  10/7/96  dal  Consiglio  di
Facolta', 24/7/96 dal Consiglio  di  Amministrazione  e  25/7/96  dal
Senato  Accademico  volte ad ottenere la modifica di statuto all'art.
3.4.4  con  l'inserimento  dell'articolato  relativo  all'ordinamento
della  scuola  di  specializzazione in Chirurgia Generale di cui alla
tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95  e  con  conseguente
soppressione dell'articolato precedente;
 Vista  la  propria  nota  n.  35032 del 25/10/1996 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'Universita'  e  della   Ricerca
Scientifica   e  Tecnologica  le  delibere  degli  Organi  Accademici
succitate;
 Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con  la  quale
si  comunicava  che  il  CUN,  nella  riunione  del 12/12/1996, aveva
espresso il parere di rinviare a questa Universita' le  modifiche  di
statuto  relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in
Chirurgia Generale perche' attraverso la  compilazione  della  scheda
delle  risorse,  desse  le  informazioni  necessarie  sulle strutture
mancanti;
 Viste le delibere degli  Organi  Accademici  di  questa  Universita'
rispettivamente  in  data  23/4/97 del Consiglio di Facolta', 11/6/97
del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico,  con
le  quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento
delle   risorse   approvata   dal   Consiglio   della    scuola    di
specializzazione in Chirurgia Generale;
 Riconosciuta   la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista  la  propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate  in  merito
alla scheda di rilevamento delle risorse;
 Vista  la  nota  ministeriale  n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta  del  17/7/1997  in  merito  al  riordinamento della scuola di
specializzazione in Chirurgia Generale al  fine  di  predisporre,  ai
sensi  e  per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168,
il relativo decreto rettorale di modifica statutaria;
                              Decreta:
 Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.  3.4.4  viene   inserito,   con   conseguente   abrogazione
dell'articolato  precedente,  l'articolato  relativo  all'ordinamento
della scuola di specializzazione in Chirurgia Generale  di  cui  alla
tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995.
 Art. 3.4.4 - Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale.
 3.4.4.1  -  La  Scuola  di  Specializzazione  in Chirurgia Generale,
indirizzo in Chirurgia generale, risponde alle norme  generali  delle
Scuole di Specializzazione dell'area medica.
 3.4.4.2  -  La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore
professionale della chirurgia. Tali specialisti sono  addestrati  per
rispondere  a  tutte  le  richieste di competenza chirurgica generale
(indirizzo in chirurgia generale).
 3.4.4.3 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista  in  Chirurgia
Generale.
 3.4.4.4 - Il Corso ha la durata di 6 anni.
 3.4.4.5  -  Concorrono  al  funzionamento  della Scuola le strutture
della  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia  e  quelle   del   S.S.N.
individuate  nei  protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del
d.lvo  n.     502/1992  ed  il   relativo   personale   universitario
appartenente  ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella
A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree  funzionali
e discipline.
 Sede   amministrativa   della   scuola   e'  l'Istituto  di  Clinica
Chirurgica.
 3.4.4.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono  essere
ammessi  e'  di 6 (sei) per ciascun anno di corso per un totale di n.
36 (trentasei) tenuto conto delle capacita' formative delle strutture
di cui all'art. 3.4.4.5.
 3.4.4.7 -  L'articolazione  del  corso  di  specializzazione  ed  il
relativo  piano  di  studi  nei diversi anni e nelle strutture di cui
all'art.  3.4.4.5, e' determinato dal  Consiglio  della  scuola,  nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi  settori
disciplinari di cui alla tabella A.
 L'organizzazione  del  processo  di  addestramento  e'  attuata  nel
rispetto di quanto previsto nella tabella B.
 3.4.4.8 - Di norma,  ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di
didattica  formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidato da
effettuare  frequentando   le   strutture   sanitarie   a   direzione
universitaria  e/o  ospedaliera convenzionata, sino al raggiungimento
dell'orario  annuo  complessivo  previsto  per  il personale medico a
tempo pieno operante nel S.S.N.
 L'attivita' didattica formale e seminariale avviene  secondo  quanto
indicato di anno in anno nel calendario didattico.
                                                            Tabella A
              Aree di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
I. Indirizzo in Chirurgia generale.
 A1. Area propedeutica.
 Obiettivi:  lo  specializzando inizia l'apprendimento della anatomia
chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire  la  base  di
conoscenza  per  la  valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei
casi clinici anche mediante sistemi informatici.  Deve  acquisire  la
esperienza  pratica  necessaria  a  valutare clinicamente un paziente
definendone la tipologia sulla base  della  conoscenza  di  patologia
clinica,  anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia
clinica.
 Settori scientifico-disciplinari:  F06A  Anatomia  patologica,  F08A
Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.
 B1. Area semeiotica clinica e strumentale.
 Obiettivi:   lo   specializzando  procede  nell'apprendimento  della
medicina operatoria e deve acquisire  la  base  di  conoscenza  e  la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per  giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
 Settori  scientifico-disciplinari:  F18X  Diagnostica per immagini e
radioterapia, F08A Chirurgia generale.
 C1. Area chirurgia generale.
 Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza  e
la  relativa  esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di
una  valutazione  complessiva  della   malattia   e   del   paziente,
l'indicazione  al  tipo  di  trattamento  -  chirurgico o meno - piu'
corretto in  funzione  dei  rischi,  dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili  per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di
affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione  e
gestione  del  decorso  post-operatorio  immediato  e dei controlli a
distanza.
 Settori   scientifico-disciplinari:   F21X   Anestesiologia,    F08A
Chirurgia generale.
 D1. Area anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
 Obiettivi:  lo  specializzando  deve essere in grado di acquisire la
base di  conoscenza  anatomo  chirurgica  e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
 Settore scientifico-disciplinare: F08A Chirurgia generale.
 E1. Area chirurgia interdisciplinare.
 Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:
  a) la base  di  conoscenza  e  l'esperienza  pratica  necessarie  a
diagnosticare  e  trattare  anche  chirurgicamente,  le  patologie di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale  o  caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in
caso di chirurgia di urgenza.  Tali attivita' debbono  essere  svolte
limitatamente  alla  chirurgia  plastica  e  ricostruttiva, toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
  b)  riconoscere,  diagnosticare  ed impostare clinicamente pazienti
affetti  da  patologie  che   prevedono   l'impiego   necessario   di
specialisti,  nel  campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia,
della  chirurgia  maxillo-facciale  e  della  ortopedia;  tutto  cio'
curando  la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o
patologie multiple.
 Settori  scientifico-disciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F08D
Chirurgia   toracica,   F08E   Chirurgia  vascolare,  F09X  Chirurgia
cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale,  F16A
Malattie apparato locomotore.
 F1. Area organizzativa e gestionale.
 Obiettivi:  lo  specializzando  deve acquisire la base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di  chirurgo
in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  strutture  nelle quali e'
chiamato ad operare.  Lo  specializzando  deve  saper  utilizzare  le
potenzialita'  dell'informatica  nella  organizzazione  del  lavoro e
nella gestione della struttura. Oltre ad una buona  conoscenza  della
lingua  inglese  deve  acquisire  l'esperienza  necessaria al proprio
impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali  relativi
alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che
governano l'assistenza sanitaria.
 Settori  scientifico-disciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F22A
Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del
lavoro.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
 Per essere ammesso all'esame finale di  diploma,  lo  specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa  preparazione
professionale   specifica,   basata   sulla   dimostrazione    d'aver
personalmente  eseguito  atti  medici  specialistici, come di seguito
specificato, per il previsto indirizzo:
 I. addestramento in Chirurgia generale:
  a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il  15%
condotti come primo operatore;
  b)  almeno  120  interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
  c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno  il
40% condotti come primo operatore;
 (degli  interventi  indicati  sub  a-b-c  almeno  il 10% deve essere
eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);
  d.1) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di pronto soccorso
nosocomiale;
  e.1) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con  relativi
atti  diagnostici  e  terapeutici,  a pazienti critici (minimo 50), a
pazienti  in  situazioni  di  emergenza/urgenza  (minimo  150)  e  di
elezione (minimo 600).
 Infine,  lo  specializzando  deve  aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
 Nel    regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie  dei  diversi  atti  specialistici  ed  il
relativo peso specifico.
  Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti